Manifestazioni a premi

Servizi legali specializzati nella strutturazione di manifestazioni a premi in piena conformità normativa

Per manifestazioni a premi si intendono iniziative di produttori e rivenditori per stimolare gli acquisti, incrementare le vendite, promuovere l’immagine aziendale e gratificare i propri consumatori. Possono essere realizzate sotto forma di concorsi a premi o operazioni a premi.

Il nostro servizio prevede una consulenza legale per l’elaborazione di manifestazioni a premi conformi alla normativa vigente. Forniamo assistenza nella gestione dei dati personali dei partecipanti, nella redazione dei moduli di partecipazione e nella verifica delle eventuali operazioni di estrazione a sorte. Il nostro obiettivo è quello di garantire la conformità legale dell’intero processo di organizzazione della manifestazione a premio, riducendo al minimo i rischi di controversie e sanzioni amministrative.


Le tipologie di manifestazioni a premi

CONCORSI A PREMI

Nei concorsi a premi, l’assegnazione dei premi dipende dalla sorte o da un congegno o da macchina. Oppure, dall’abilità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici, a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori. Può dipendere anche dall’abilità dei concorrenti ad adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento della manifestazione.

OPERAZIONI A PREMI

Nelle operazioni a premi, l’assegnazione del premio viene offerta a tutti coloro che alternativamente vendono o acquistano un determinato bene o servizio oppure un determinato quantitativo di beni o di servizi.

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A chi sono rivolte le manifestazioni a premio?

Le manifestazioni a premi, siano esse realizzate sotto forma di concorso o di operazione, sono rivolte a consumer, rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e lavoratori dipendenti.

Chi è il soggetto promotore?

Il soggetto promotore è colui nel cui interesse, in tutto o in parte, è svolta la manifestazione a premi. Il soggetto promotore – attraverso la promessa di premi – consegue un vantaggio economico derivante dalla promozione dei propri marchi, azienda, insegna, prodotti.

Sono legittimati a svolgere le manifestazioni a premi esclusivamente i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese e non le persone fisiche, anche se titolari di P. IVA.

Possono qualificarsi come soggetti promotori anche imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia, purché siano dotate di un rappresentante fiscale.

Qual è l’oggetto delle manifestazioni a premi?

L’oggetto delle manifestazioni a premi può essere un qualsiasi prodotto o servizio, a seconda degli obiettivi dell’organizzatore e del target di riferimento. Ad esempio, si possono organizzare manifestazioni a premi per promuovere un nuovo prodotto alimentare, un nuovo modello di automobile, un servizio turistico o anche per incentivare l’acquisto di biglietti per uno spettacolo.

In generale, gli oggetti delle manifestazioni a premi sono scelti in base alla loro attinenza con il pubblico a cui si rivolgono, al fine di rendere il premio attrattivo e di conseguire gli obiettivi di marketing dell’organizzatore.

Non possono essere messi in palio premi che consistano in denaro, titoli di prestito pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, polizze di assicurazioni sulla vita.

Normativa e adempimenti delle manifestazioni a premi

Nell’ordinamento italiano, lo svolgimento di manifestazioni a premi è disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Il D.P.R. 430/2001 prevede che, nel caso in cui una un’azienda (rientrante tra i soggetti promotori di cui sopra) volesse bandire sulla propria pagina social un concorso a premi, è tenuta a comunicare l’intenzione al Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua pubblicizzazione sui social.

Tale comunicazione è trasmessa al MISE attraverso la compilazione di un modulo messo a disposizione dallo stesso MISE, a cui dovrà essere allegato il regolamento del concorso – nel quale verranno indicati:

• i soggetti promotori,

• la durata del concorso,

• l’ambito territoriale,

• la modalità di svolgimento,

• il valore dei premi messi in palio,

• il termine della consegna,

• i dati della Onlus alla quale verranno devoluti i premi non riscattati dai vincitori,

• il versamento della cauzione richiesta in relazione ai premi messi in palio.

A garanzia dell’effettiva corresponsione dei premi promessi è previsto l’obbligo, posto a carico del soggetto promotore, di prestare una cauzione in misura:

• pari al 100% del valore complessivo dei beni promessi, determinato ai fini dell’IVA, se si tratta di concorso a premi;

• pari al 20% del valore complessivo dei premi, così come determinato per i concorsi, se si tratta di operazione a premi.

È inoltre richiesta la presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio, oltre a ulteriori adempimenti quali la redazione di un verbale ad opera dei medesimi al fine di garantire la correttezza e la validità del processo di selezione del vincitore.

Esclusioni

Non si considerano manifestazioni a premi, e quindi non sono richiesti gli adempimenti di cui al D.P.R. 430/2001 per:

• i concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche e per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.

• Le manifestazioni indette da emittenti televisive, solo nel caso in cui i premi siano assegnati agli spettatori presenti nello studio in cui si svolge l’iniziativa. L’esclusione vale anche in caso di emittenti radiofoniche. In particolare, per ascoltatori presenti, si intendono coloro che intervengono alle manifestazioni attraverso un collegamento radiofonico o qualsiasi altro collegamento a distanza. In ogni caso, l’esclusione non avviene se l’iniziativa, veicolata attraverso l’emittente televisiva o radiofonica, è svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese.

• Le sole operazioni a premi con premi costituiti da quantità aggiuntive dei prodotti promozionati, da sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso purché non offerti per incentivare l’acquisto del prodotto oggetto della promozione.

• Le manifestazioni nelle quali i premi siano costituiti da oggetti di minimo valore (piccoli gadget tipo bandierine, calendari od oggetti simili) ed il loro conferimento non sia condizionato alla natura o all’entità dell’acquisto.

• Le manifestazioni in cui i premi siano destinati ad enti o istituzioni pubbliche o che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche (scuole, ospedali, ecc.).

Manifestazione a premi vietate

Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premi, quando:

• La loro meccanica non garantisce parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti e  consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori.

• Vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premi.

• Vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari.

• Si promuovono prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale.

• Sono violate le disposizioni del D.P.R. 430/2001, ad eccezione di quelle relative all’invio della documentazione.

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